D.M. MISE del 25/03/2020: modifiche al DPCM 22/03/2020 – Individuazione attività produttive sospese e non sospese

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM del 22 marzo 2020, che dispone nuove misure restrittive per l’emergenza coronavirus, e regolamenta con nuove disposizioni l’azione delle imprese per le prossime settimane fino alla data del 3 aprile p.v..

Le attività produttive (manifatturiere, artigianali, industriali…) restano tutte sospese e potranno proseguire la propria attività le imprese che possiedono il Codice Ateco tra quelli indicati nell’Allegato 1 del DPCM. Quindi al di fuori della produzione e vendita di beni e servizi essenziali, tutto il resto chiude fino al 3 aprile, e resta consentito il solo svolgimento di lavoro in modalità smart working.

Sembra coerente con lo spirito della norma intendere che laddove sia indicato il codice Ateco generale, lo stesso comprenda anche tutti i relativi sottocodici, diversamente da quanto previsto laddove la norma indichi solo lo specifico sottocodice di riferimento.

Per tutte le restanti imprese non ricomprese nella classificazione Ateco di cui sopra, vi sono tre opzioni:

  • qualora lavorino in filiera con aziende comprese nell’elenco Ateco di cui sopra o esercitino attività da ritenersi funzionale ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, potranno comunicare tale condizione alla Prefettura della propria Provincia motivando le ragioni della prosecuzione della loro attività indicando le imprese e/o le Amministrazioni pubbliche per le quali lavorano e sono quindi essenziali;
  • qualora svolgano attività con impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, potranno continuare l’attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;
  • viceversa, avranno tempo fino al giorno 25 marzo p.v. (compreso) per smaltire le lavorazioni in magazzino con la forza lavoro necessaria e sospendere l’attività fino al giorno 3 aprile p.v..

Questo in sintesi quanto riportato nel decreto con le nuove misure di contenimento del COVID-19, integralmente consultabile ai link riportati di seguito:

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