Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro – Misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19

Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro avente ad oggetto le misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID che hanno effetto sul nostro territorio.
  • D.L. n. 9/2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
• Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali
Le disposizioni inerenti la sospensioni dei termini e il rinvio delle udienze processuali sono state estese a tutto il territorio nazionale  dal 10 marzo al 31 marzo 2020.
a) Termini atti processuali e rinvio udienze
Il combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo, comporta che le udienze relative a tutti i procedimenti civili sono rinviate al 31 marzo con le uniche eccezioni individuate dal  D. L. n. 11/2020.
Il regime delle eccezioni non riguarda i procedimenti di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Per detti procedimenti sono sospesi, sino al 31 marzo, i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione.
b) Sospensione termini
E’ stabilita la sospensione fino al 31 marzo del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali e dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
La misura vale per tutto il territorio nazionale. Il termine riprende a decorrere dal 1° aprile 2020.
Pertanto, fino al 31 marzo 2020 deve ritenersi sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 14 della L. n. 689/1981 per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione da parte dell’INL. Il termine riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2020 tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all’inizio della sospensione ovvero:
• dal 22 febbraio al 31 marzo per i soggetti che hanno residenza,  sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al D.P.CM. 1° marzo 2020;
• dal 9 marzo al 31 marzo per i tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all’ambito territoriale del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
• dal 10 marzo al 31 marzo per tutto il restante territorio nazionale.
Per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti sospesi con le decorrenze di cui sopra e fino al 31 marzo i termini per il pagamento in misura minima ed in misura ridotta.
Sono altresì sospesi i termini per presentare i ricorsi amministrativi nonché per la presentazione di scritti difensivi, per la richiesta di audizione e per il pagamento dell’ordinanza-ingiunzione.
• Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
  • D.L. n. 11/2020 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”
• Sospensione dei termini e differimento udienze
L’articolo 1 prevede il rinvio di tutte le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari sino al 31 marzo con l’eccezione dei procedimenti individuati dal D.L. n. 11/2020.
Sono inoltre sospesi tutti i termini per il compimento di atti processuali e il corso della prescrizione, salvo diversa indicazione da parte del Ministero di Giustizia.
• Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid -19
Dal 1° aprile  al 31 maggio i capi degli Uffici Giudiziari possono adottare misure necessarie al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute. Appare quindi necessario verificare i provvedimenti che adotterà il Capo dell’ufficio Giudiziario di appartenenza dei singoli Uffici per verificare le eventuali modalità di trattazione delle udienze o il loro rinvio e l’eventuale possibilità di presentazione di  domande giudiziali.
Analoghe disposizioni, sono, infine, previste per i procedimenti penali, amministrativi e contabili.

Condividilo!

Forse potrebbero interessarti anche...